Dicembre 4, 2007...9:17 am

Corte Costituzionale

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Ultima modifica 29 aprile 2009

CORTE COSTITUZIONALE 30 gennaio 2009, n. 19 - dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

 

    Tuttavia, nella più recente evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale tesi si è ormai consolidata, privando la tesi minoritaria, ancora adottata in alcune isolate pronunce, di ogni concreta possibilità di definitiva affermazione giurisprudenziale. Questa Corte deve quindi prendere atto della circostanza che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio «diritto vivente». COMMENTO

 

Corte Costituzionale 25 novembre 2008, n. 386 - COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI REGIONALI - La Corte dichiara l’incostituzionalità, per violazione dell’art. 117, co. 3, Cost., di una norma di legge regionale calabrese, che non indicava la quantificazione complessiva della spesa pluriennale da essa introdotta

Corte Costituzionale n. 237 del 30 giugno 2008 – APPALTI SOTTO SOGLIA – MECCANISMO DI ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE – Art. 1 co. 6 L.R. 16/2005 - La Corte restituisce gli atti al TAR Sicilia-PA anche in considerazione del fatto che la norma censurata è stata nel frattempo modificata dall’art. 1, co. 10, L.R. 20/2007

Sentenza n. 190 del 6 giugno 2008 – Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 588, 589 e 590 della L. 286/2006 - La previsione del divieto di erogazione di somme in favore di consorzi e società partecipate dalle amministrazioni territoriali, nel caso di inadempimento da parte di queste ultime dell’obbligo di comunicazione dei dati stabilito dal comma 587, contenuta al comma 588, costituisce un illegittimo vincolo all’autonomia di spesa della Provincia di Bolzano, nonché all’autonomia finanziaria degli enti locali, garantite dal Titolo VI dello statuto speciale e, con disposizioni non unilateralmente derogabili dal legislatore statale, dalle relative norme di attuazione (…) - Nella specie, la violazione del suddetto obbligo di comunicazione non incide sul complessivo limite di spesa da parte della Regione o dell’ente locale. Pertanto, non può ritenersi che la previsione sanzionatoria di cui al comma 588 a carico delle amministrazioni regionali e locali che non abbiano comunicato i dati prescritti dal comma 587 costituisca – come affermato dal comma 590 – principio di coordinamento della spesa pubblica, vincolante anche per le Regioni e le Province autonome. – Sulla base dei medesimi argomenti devono ritenersi fondate anche le censure sollevate nei confronti del comma 589 (…) Il predetto comma 589 sanziona la violazione del divieto di erogazione delle somme in favore delle società e dei consorzi partecipati dalle amministrazioni regionali o locali, – stabilito dal comma 588 e conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati cui al comma 587 – con la detrazione dai fondi erariali a qualsiasi titolo trasferiti alle medesime Regioni ed enti locali di una somma pari alla spesa sostenuta nell’anno dagli stessi, anche in tal caso senza alcuna connessione con la violazione di un limite complessivo di spesa imposto a Regioni ed enti locali. Anche la previsione di tale sanzione non costituisce dunque principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – in contrasto con quanto affermato dal comma 590 – ed è quindi lesiva dell’autonomia di spesa e, più in generale, dell’autonomia finanziaria regionale e provinciale

Sentenza n. 161 del 20 maggio 2008 – SPOILS SYSTEMdichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), «conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Sentenza n. 159 del 20 maggio 2008 – Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa pubblica nelle Regioni – Previsione di riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, dei compensi e indennità dei componenti degli organi rappresentativi, e del numero dei medesimi, soppressione degli enti inutili, fusione delle società partecipate, ridimensionamento delle strutture organizzative – Qualificazione della previsione quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri europei – Società partecipate dalle Regioni – Disciplina dei compensi degli amministratori e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione – Qualificazione della previsione quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Sentenza n. 146 del 16 maggio 2008 – Dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006, in relazione all’art. 3 Cost., in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica

Sentenza n. 75 del 28/3/2008 – Norme della L. finanziaria 2007 che istituiscono l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dei dipendenti delle PA – Dichiara inammissibili e non fondate le questioni sollevate poichè può essere data una interpretazione conforme a Costituzione e meno ampia all’espressione <Pubbliche amministrazioni>, escludendo che detta espressione comprenda Regioni ed Enti locali

Sentenza del 20/7/2007 n. 314 – Dichiara l’illegittimità costituzionale della legge provvedimento che si traduca in una reiterazione non procedimentalizzata dei vincoli espropriativi

DECRETO BERSANI – Sentenza n. 443 del 21 dicembre 2007 – Dichiara infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 1 lett. a), poichè la norma, nell’abrogare le disposizioni che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, tende a stimolare una maggiore concorrenzialità nell’ambito delle attività libero professionali e intellettuali, offrendo all’utente una più ampia possibilità di scelta fra le diverse offerte, maggiormente differenziate fra loro, con la nuova normativa, sia per i costi che per le modalità di determinazione dei compensi. essa, pertanto, attiene alla materia TUTELA DELLA CONCORRENZA, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
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SPOILS SYSTEM – Sentenze n. 103 e 104 del 23 marzo 2007 – La corte, ripercorrendo i vari passaggi delle riforme che hanno riguardato la dirigenza pubblica, dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, per contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost.

 

 

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