Tuttavia, nella più recente evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale tesi si è ormai consolidata, privando la tesi minoritaria, ancora adottata in alcune isolate pronunce, di ogni concreta possibilità di definitiva affermazione giurisprudenziale. Questa Corte deve quindi prendere atto della circostanza che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio «diritto vivente». COMMENTO
Sentenza n. 190 del 6 giugno 2008 – Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 588, 589 e 590 della L. 286/2006 - La previsione del divieto di erogazione di somme in favore di consorzi e società partecipate dalle amministrazioni territoriali, nel caso di inadempimento da parte di queste ultime dell’obbligo di comunicazione dei dati stabilito dal comma 587, contenuta al comma 588, costituisce un illegittimo vincolo all’autonomia di spesa della Provincia di Bolzano, nonché all’autonomia finanziaria degli enti locali, garantite dal Titolo VI dello statuto speciale e, con disposizioni non unilateralmente derogabili dal legislatore statale, dalle relative norme di attuazione (…) - Nella specie, la violazione del suddetto obbligo di comunicazione non incide sul complessivo limite di spesa da parte della Regione o dell’ente locale. Pertanto, non può ritenersi che la previsione sanzionatoria di cui al comma 588 a carico delle amministrazioni regionali e locali che non abbiano comunicato i dati prescritti dal comma 587 costituisca – come affermato dal comma 590 – principio di coordinamento della spesa pubblica, vincolante anche per le Regioni e le Province autonome. – Sulla base dei medesimi argomenti devono ritenersi fondate anche le censure sollevate nei confronti del comma 589 (…) Il predetto comma 589 sanziona la violazione del divieto di erogazione delle somme in favore delle società e dei consorzi partecipati dalle amministrazioni regionali o locali, – stabilito dal comma 588 e conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati cui al comma 587 – con la detrazione dai fondi erariali a qualsiasi titolo trasferiti alle medesime Regioni ed enti locali di una somma pari alla spesa sostenuta nell’anno dagli stessi, anche in tal caso senza alcuna connessione con la violazione di un limite complessivo di spesa imposto a Regioni ed enti locali. Anche la previsione di tale sanzione non costituisce dunque principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – in contrasto con quanto affermato dal comma 590 – ed è quindi lesiva dell’autonomia di spesa e, più in generale, dell’autonomia finanziaria regionale e provinciale
Sentenza n. 159 del 20 maggio 2008 – Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa pubblica nelle Regioni – Previsione di riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, dei compensi e indennità dei componenti degli organi rappresentativi, e del numero dei medesimi, soppressione degli enti inutili, fusione delle società partecipate, ridimensionamento delle strutture organizzative – Qualificazione della previsione quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri europei – Società partecipate dalle Regioni – Disciplina dei compensi degli amministratori e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione – Qualificazione della previsione quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
SPOILS SYSTEM – Sentenze n. 103 e 104 del 23 marzo 2007 – La corte, ripercorrendo i vari passaggi delle riforme che hanno riguardato la dirigenza pubblica, dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, per contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost.
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Marzo 14, 2009 alle 4:41 pm
[...] Corte Costituzionale [...]