Corte di Giustizia

Ultima modifica 21 ottobre 2009

 Corte di giustizia europea, Sez. III, 15/10/2009 n. C-196/08 – Gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE non ostano all’affidamento diretto di un servizio pubblico che preveda l’esecuzione preventiva di determinati lavori, come quello di cui trattasi nella causa principale, a una società a capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell’offerta in considerazione delle prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento imposti dal Trattato CE per le concessioni.

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sezione IV, 19 maggio 2009, causa C-538/2007 – L’art. 29, primo comma, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, in aggiunta alle cause di esclusione contemplate da tale disposizione, preveda ulteriori cause di esclusione finalizzate a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, a condizione che tali misure non eccedano quanto necessario per conseguire la suddetta finalità.

Il diritto comunitario osta ad una disposizione nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilisca un divieto assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d’appalto, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell’ambito di tale gara.

Sentenza del 18 dicembre 2007 – L’art. 26, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, osta a disposizioni nazionali come quelle in esame nella causa principale, che impediscono a candidati od offerenti autorizzati, in base alla normativa dello Stato membro interessato, ad erogare il servizio di cui trattasi, ivi compresi quelli costituiti in raggruppamenti di prestatori di servizi, di presentare offerte nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di pubblici appalti di servizi il cui valore superi la soglia di applicazione della direttiva 92/50, soltanto per il fatto che tali candidati od offerenti non hanno la forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di persone giuridiche, ossia quella delle società di capitali. Il giudice nazionale è tenuto a dare a una disposizione di diritto interno, avvalendosi per intero del margine di discrezionalità consentitogli dal suo ordinamento nazionale, un’interpretazione ed un’applicazione conformi alle prescrizioni del diritto comunitario e, qualora siffatta interpretazione conforme non sia possibile, a disapplicare ogni disposizione di diritto interno contraria a tali prescrizioni.argin-bottom: 0.21cm } –>

 

Sentenza del 18 luglio 2007 -Il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta definitiva”.

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Giustizia amministrativa

Ultima modifica 23 marzo 2010

Consiglio di Stato 3 marzo 2010 n. 1255 -  le fondazioni bancarie che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; nè risulta che lo Stato, né altri enti di diritto pubblico, esercitano, sulla stessa, alcun controllo sulla gestione, né che gli organi di amministrazione, direzione o vigilanza debbano essere costituititi da soggetti designati dalla mano pubblica in misura pari ad almeno metà dei componenti, non rientrano fra i soggetti destinatari della disciplina sull’accesso 

Consiglio di Stato 23 febbraio 2010, n. 1067 -DIRITTO DI ACCESSO - il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie. Pertanto è rimesso al libero apprezzamento dell’interessato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall’art.25 della legge n.241 del 1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell’atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria

Consiglio di Stato, ordinanza 1 febbraio 2010 n. 524 – ACCESSO AGLI ATTI DI GARA – sussiste il diritto di una ditta partecipante a una gara di ottenere copia della documentazione relativa alle offerte tecniche delle società risultate prime due graduate all’esito della gara, tenuto conto della previsione dell’art. 13 comma 6 del d.lgs. 163/06, che ammette comunque l’accesso ( anche quando sono in gioco segreti tecnici o commerciali ) quando ciò sia funzionale alla difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso e considerato che, in ogni caso, la stazione appaltante può adottare accorgimenti utili ad evitare la divulgazione di eventuali segreti tecnici o commerciali, inibendo la estrazione di copia di quelle parti dei documenti da cui potrebbero trarsi informazioni sui dati da mantenere segreti, se e nella misura in cui la loro acquisizione non risulti in ogni caso utile al ricorrente per la difesa dei propri interessi

Consiglio di Stato 13 gennaio 2010 n. 53 - in tema di interpretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, sancito dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990, occorre accedere ad una lettura costituzionalmente orientata della disposizione anzidetta, alla stregua della quale l’inaccessibilità agli atti di cui trattasi è limitata, temporalmente, alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di “segretezza” nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo.

Infatti, diversamente opinando si perverrebbe alla singolare conclusione che il cittadino possa subire ulteriori incisioni nella propria sfera giuridica in conseguenza di un procedimento tributario, pur conclusosi in sede giustiziale con accordo tra le parti, qualora gli fosse impedito di accedere a tutti gli atti che lo riguardano, al fine di difendersi in un parallelo procedimento pendente per gli stessi fatti, quale quello penale nella specie instauratosi a seguito della verifica tributaria.

TAR Lazio Roma 18 dicembre 2009 n. 13139 – il giudizio in materia di ACCESSO, pur seguendo il rito impugnatorio, è in ogni caso strutturato come un giudizio di accertamento della fondatezza della pretesa a prescindere dal contenuto del provvedimento di diniego o, come nel caso di specie, di differimento, sicché l’eventuale difetto di motivazione non assume alcun rilievo ai fini dell’esito del ricorso, imponendo, invece, al giudice di verificare direttamente se sussistono i presupposti di legge per ordinare l’esibizione degli atti. (…) Ne consegue che nel giudizio in materia di accesso, l’integrazione della motivazione del diniego o del differimento deve ritenersi senz’altro consentita all’amministrazione e, peraltro, ai fini dell’esito del giudizio è sostanzialmente irrilevante, atteso che, si ribadisce, l’azione giurisdizionale è rivolta ad accertare l’esistenza del diritto di accesso alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall’amministrazione per giustificarne il diniego

Consiglio di Stato 15 dicembre 2009 n. 7946 – DIRITTO DI ACCESSO – pretesa all’ostensione dell’“elenco” degli ingegneri iscritti all’albo completo di indirizzo di studio, numero di fax e telefono, nonché dell’indirizzo di posta elettronica - 

E’ condivisibile l’avviso del del giudice di prima istanza pertanto che ha sostenuto che la risposta negativa del Consiglio dell’ordine non configuri un diniego di accesso,  essendo per tali dati il diritto di accesso esercitabile dall’iscritto direttamente attraverso l’ausilio del sito della rete informatica predisposto dell’Ordine stesso. A ciò si aggiunga che i dati personali ostesi al ricorrente sono i soli dati di cui l’Ordine è tenuto ad entrare in possesso in forza di apposita previsione legislativa, le ulteriori indicazioni personali essendo state dai singoli iscritti comunicate all’Ordine in via confidenziale.

Consiglio di Stato 10 dicembre 2009 n. 7725 – é legittimo il diniego di accesso ad atti che sono stati classificati come riservati da un apposito regolamento, in esecuzione dell’art 24 punto 6 L 241/90

Tar Lazio – Sezione II -  1 ottobre 2009 n. 9487 –

SPOILS SYSTEM
Vertici dirigenziali pubblici sostituibili senza motivazione

Consiglio di Stato 28 agosto 2009 n. 5100 – é legittimo il diniego di accesso agli atti di una selezione concorsuale pubblicada parte di soggetto che non ha partecipato alla medesima, poichè la sua relazione con la selezione è inesistente, collegata soltanto alla presunzione (legittima o meno, questo non è dato saperlo) di errore dell’Amministrazione nella indizione della stessa.

TAR Veneto 31 marzo 2009, n. 1030 – è illegittima la clausola di un bando per un appalto di servizi che preveda il diritto di prelazione a favore del precedente concessionario

 Consiglio di Stato 14 marzo 2009, n. 1156 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E ONERE DI IMPUGNAZIONE - breve commento

 Consiglio di Stato 9 marzo 2009, n. 1365 – SOCIETà IN HOUSE – CONTROLLO ANALOGO – Relativamente alla possibilità di considerare “controllo analogo” ai sensi della dottrina Teckal anche il controllo esercitato, non individualmente, ma congiuntamente da parte di più autorità socie, deliberando, se del caso, a maggioranza, la Corte di Giustizia ha ricordato che la sua giurisprudenza “impone che il controllo esercitato sull’ente concessionario da un’autorità pubblica concedente sia analogo a quello che la medesima autorità esercita sui propri servizi, ma non identico ad esso in ogni elemento (v., in tal senso, sentenza Parking Brixen, cit., punto 62). L’importante è che il controllo esercitato sull’ente concessionario sia effettivo, pur non risultando indispensabile che sia individuale.”. – (…)  il compito del Collegio consiste unicamente nel verificare se il meccanismo di controllo congegnato dai Comuni soci della Penisola Verde sia effettivo.
La risposta è sicuramente di segno positivo. Merita infatti adeguata valorizzazione la circostanza che, attraverso l’istituzione di un organo, denominato Assemblea dei Sindaci, i Comuni soci si siano riservati, oltre a rafforzati poteri di controllo sulla gestione, il potere, ad esercizio necessariamente congiunto (stante il metodo di voto all’unanimità), di approvare in via preventiva tutti gli atti più rilevanti della società, ovverosia, tra le altre, tutte le deliberazioni da sottoporre all’assemblea straordinaria, quelle in materia di acquisti e cessioni di beni e partecipazioni, quelle relative alle modifiche dei contratti di servizio, quelle in tema di nomina degli organi e quelle in ordine al piano industriale. E’ evidente che, in questo quadro, la mancata considerazione della sola gestione ordinaria non esclude la sussistenza di un controllo analogo concreto e reale, posto che gli atti di ordinaria amministrazione non potranno discostarsi dalle determinazioni preventivamente assunte dall’Assemblea dei Sindaci in ordine a tutte le questioni più rilevanti. (…) In sintesi, il requisito del controllo analogo non sottende una logica “dominicale”, rivelando piuttosto una dimensione “funzionale”: affinché il controllo sussista anche nel caso di una plurità di soggetti pubblici partecipanti al capitale della società affidataria non è dunque indispensabile che ad esso corrisponda simmetricamente un “controllo” della governance societaria. (…) al riguardo, non può invero obliterarsi che l’attività delle società-organo, come quelle affidatarie in house di servizi pubblici, rimane un’attività “funzionalizzata”, rispetto alla quale la “forma” degli strumenti giuridici utilizzati non rileva in sé, risultando invece finalizzata al miglior conseguimento degli scopi legali dell’amministrazione (che, nella fattispecie, consistono nell’esercizio associato di un servizio pubblico).

 Consiglio di Stato 5 marzo 2009, n. 1316 – Sui presupposti per la declaratoria di CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

 TAR Catania 27 febbraio 2009 n. 444 – (…) poiché il comma 5 del medesimo art. 159 dispone che i provvedimenti adottati dai commissari ad acta nominati in sede di giudizio di ottemperanza devono essere muniti dell’attestazione di copertura finanziaria “e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3”, è evidente che il venir meno del vincolo alla disponibilità di quelle somme deciso dalla Corte Costituzionale – nel caso in cui l’Ente abbia emesso mandati di pagamento “a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso” – non può non valere anche per i commissari ad acta, i quali devono quindi preliminarmente verificare se l’Ente abbia rispettato le rigorose procedure previste dalla legge, prima di seguire qualsiasi altra alternativa. 

Nel caso invece in cui tali procedure non siano state rispettate, e non siano disponibili altre somme, ne consegue che, sebbene come “extrema ratio”, potranno essere utilizzate, al fine dell’esecuzione del giudicato, anche quelle destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, ed all’espletamento dei servizi locali indispensabili (vedi anche T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 5 maggio 2007 n. 768, secondo cui le prescrizioni di cui all’art. 119, comma 6, cost. – che non consentono ai comuni, alle province ed alle regioni di ricorrere all’indebitamento per fare fronte a spese non d’investimento maturate dopo l’8 novembre 2001 – non si applicano ai commissari ad acta nominati dal giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza). 

Una conclusione diversa contrasterebbe sia con il principio di effettività delle pronunce giurisdizionali, che con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., potendo l’Amministrazione precostituirsi un comodo sistema per non pagare i propri debiti (…)

Consiglio di Stato 25 febbraio 2009, n. 1115 – DISTINZIONE FRA ATTO MERAMENTE CONFERMATIVO E ATTO CONFERMATIVO A CARATTERE RINNOVATORIO: il provvedimento esplicito di diniego, fondato su una espressa motivazione, che richiama i risultati dell’istruttoria compiuta e della valutazione effettuata, non possa mai assumere le caratteristiche dell’atto “meramente confermativo” di un precedente silenzio con valore legalmente tipico di diniego – ACCESSO AGLI ATTI: non è legittimo il diniego di accesso ai documenti riguardanti l’esecuzione di un contratto di appalto, sull’istanza presentata da una impresa classificatasi al secondo posto, che abbia giustificato la propria richiesta indicando puntualmente l’interesso attuale, diretto e concreto fatto valere, consistente nella verifica della corretta esecuzione, da parte dell’aggiudicataria, del contratto stipulato all’esito della procedura di gara
   

 

 TAR Calabria-Catanzaro 17 febbraio 2009, n. 154- REVOCA DI UN ASSESSORE – non è un atto politico -Gli atti politici sono esclusivamente quelli che la Costituzione riferisce «ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti - è necessaria la motivazione – E’ bene aggiungere che, nella specie, la natura del rapporto esistente tra il sindaco e l’assessore e la ampiezza dei fini che caratterizza l’azione amministrativa della giunta comunale giustifica in capo al sindaco un ampio potere discrezionale. Tale ampiezza di potere non deve però debordare in arbitrio decisionale dovendo pur sempre il suo esercizio essere finalizzato a perseguire l’interesse pubblico previsto dalla legge. In questa prospettiva, si spiega il disposto dell’art. 46, comma 4, secondo cui il sindaco deve dare «motivata comunicazione al consiglio» -

Consiglio di Stato n. 717 del 9 febbraio 2009 – Tutela terzi, DIA equiparata agli atti della PA – è di 60 gg il termine per l’impugnazione

Consiglio di Stato 3 febbraio 2009, n. 591 – IN HOUSE PROVIDING – oltre a dover sussistere nel momento genetico del rapporto, la proprietà pubblica della totalità del capitale sociale non solo deve permanere per tutta la durata del rapporto ma deve anche essere garantita da appositi e stabili strumenti giuridici, quali il divieto di cedibilità delle azioni posto ad opera dello statuto. -  il possesso dell’intero capitale sociale da parte dell’ente pubblico, pur astrattamente idoneo a garantire il controllo analogo a quello esercitato sui servizi interni, perde tale qualità se lo statuto della società consente che una quota di esso, anche minoritaria, possa essere alienata a terzi.

Consiglio di Stato 2 febbraio 2009, n. 526 – va innanzitutto rilevato che la natura endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria e le ragioni poste a base della deliberazione n. 124/06, esternate nello stesso provvedimento e – come detto – richiamate nella determinazione dirigenziale successiva, rendono evidente che non si è trattato di una “revoca” in autotutela per motivi di opportunità dell’aggiudicazione provvisoria stessa, bensì di una – sia pur implicita – mancata approvazione della medesima aggiudicazione provvisoria. In tale contesto, da tempo è pacifico orientamento giurisprudenziale, dal quale la Sezione non ha motivo di discostarsi, che non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della citata legge n. 241 del 1990, giacché il procedimento è già stato avviato con l’atto di indizione della gara; procedimento al cui interno si colloca, appunto, l’aggiudicazione provvisoria e che è destinato a concludersi positivamente, con l’aggiudicazione definitiva, ovvero – com’è accaduto sostanzialmente nella fattispecie in esame – negativamente, con il diniego di aggiudicazione definitiva (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2003 n. 1457).
Inoltre, è corretto quanto addotto dall’Ente circa l’inapplicabilità dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 (nel testo di cui all’art. 14, co. 1, della legge 11 febbraio 2005 n. 15, all’epoca vigente): per le stesse ragioni dianzi rappresentate, non vi era ancora il “provvedimento amministrativo ad efficacia durevole”, richiesto da tale norma per l’insorgenza dell’obbligo dell’amministrazione di corrispondere l’indennizzo al privato direttamente interessato.
(…) l’Amministrazione comunale di …. ha dato ampiamente conto delle ragioni giustificatrici del diniego, che consistono nella necessità di garantire l’interesse pubblico specifico – quale deve presiedere ogni gara pubblica – ad ottenere offerte conferenti ai valori di mercato, come desumibili dai prezzi praticati pure recentemente, posti a confronto con i dati relativi all’incremento del costo della vita; interesse che peraltro coincide con quello, parimenti pubblico, a non far gravare sulle famiglie un incremento privo di reali giustificazioni della quota a loro carico, tenuto conto dell’entità delle risorse finanziarie destinate al servizio in questione. Quanto all’idoneità di tali ragioni a sorreggere il provvedimento, basta anche in tal caso richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale sul punto, secondo cui l’eccessiva onerosità del prezzo indicato nell’offerta risultata aggiudicataria provvisoria costituisce grave motivo di interesse pubblico, tale da giustificare il diniego di approvazione dell’aggiudicazione definitiva, specie in mancanza di risorse finanziarie; circostanza, questa, già idonea di per sé ad integrare una motivazione congrua e sufficiente alla stregua dei principi fondamentali del corretto svolgimento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e dell’adeguata copertura finanziaria di contabilità pubblica di ogni provvedimento comportante una spesa, riconducibile all’art. 81 Cost. (cfr., Cons. St., sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2838, nonché cit. Cons. St., sez. IV, n. 1457/03).
Quanto sin qui esposto appare valido a maggior ragione, ove si consideri che l’Amministrazione si era trovata in presenza di una sola offerta valida, sicché in realtà non vi era stato effettivo confronto concorrenziale.

Consiglio di Stato n. 5781 del 25 novembre 2008 – AFFIDAMENTI IN HOUSE -La concessione dell’utilizzo gratuito del teatro comunale con la connessa gestione dei servizi non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 133 bis TUEL (dichiarato incostituzionale con sentenza 272/2004), bensì dell’art. 113 TUEL, che consente, nel rispetto della normativa europea, il conferimento della titolarità del servizio a società a capitale interamente pubblico, che deve agire come un vero e proprio organo dell’amministrazione. Nella specie, poichè il Presidente e il Consiglio di amministrazione non rispondono a coloro che li hanno designati, non è legittimo l’affidamento diretto.

TAR Lazio Roma 14 gennaio 2009, n. 162 – ESPROPRIAZIONI – L’omissione dei termini di inizio e fine dei lavori non determina la nullità ma soltanto l’annullabilità della dpu, il che ne impone la impugnazione nei termini decadenziali di cui all’art. 21 L 1034/1971

 

Adunanza Plenaria 21 novembre 2008, n. 12 - Il giudice amministrativo è competente a conoscere del risarcimento del danno a seguito di annullamento dell’aggiudicazione, quando non è più possibile la reintegrazione in forma specifica  a causa dell’integrale esecuzione del contratto e del completo esaurimento degli effetti del rapporto negoziale

TAR Veneto 21 novembre 2008, n. 3620 – Un’attività di progettazione che comprenda la redazione di elaborati grafici non può essere assegnata come una consulenza professionale ma deve seguire un procedimento concorsuale – ANNULLA quindi l’incarico di consulenza affidato ai sensi dell’art. 7, co. 6, Dlgs 265/01

Consiglio di Stato 6 novembre 2008, n. 5498 – ESPROPRIAZIONI – Aderisce all’orientamento dell’Adunanza Plenaria, secondo il quale mentre la giurisdizione spetta al giudice ordinario nella ipotesi di occupazione, quando la dpu manca del tutto e invece la giurisdizione compete al giudice amministrativo in caso di occupazione successiva a dpu successivamente annullata, la competenza giurisdizionale deve ritenersi attribuita al giudice amministrativo anche in ogni altra ipotesi in cui l’occupazione sia seguita ad una dpu, e dunque ad un iniziale esercizio di potere pubblicistico, anche se il procedimento non si sia concluso con un decreto di esproprio, o si sia concluso con un decreto di esproprio tardivo

Consiglio di Stato 17 ottobre 2008, n. 5098 – Si discosta dall’orientamento prevalente secondo il quale al fine di quantificare il lucro cessante subito da un’impresa per la mancata aggiudicazione di un appalto, sarebbe ammissibile liquidare, a titolo di danno presunto ed in via equitativa, una percentuale pari al 10% del prezzo a base d’asta. Ritiene preferibile l’indirizzo minoritario che esige la prova rigorosa, a carico dell’impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell’appalto.

Consiglio di Giustizia Amministrativa 23 settembre 2008, n. 780 – PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA – aderisce all’orientamento delle SU della Corte di Cassazione della non necessarietà della PREGIUDIZIALE IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO LESIVO, ai fini del risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, in contrasto con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato

Adunanza Plenaria 30 luglio 2008, n. 9 -  ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE E SORTE DEL CONTRATTO -Sussiste la giurisdizione civile sulla domanda volta ad ottenere, con efficacia di giudicato, l’accertamento dell’inefficacia del contratto la cui aggiudicazione sia stata annullata dal giudice amministrativo – La tutela del soggetto che abbia ottenuto l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione si ottiene affermando l’obbligo conformativo della PA e il giudizio di ottemperanza

 

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La Corte dei Conti

Ultima modifica 22 ottobre 2010

Corte dei Conti – Sezione controllo regione Lombardia – parere 12.10.2010 n. 949 - La norma di cui all’art. 6 comma 12 del d.l. n.78, convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell’organizzazione dei servizi degli enti locali. Pertanto, in vigenza dell’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l’uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell’ente locale, garantite dall’ordinamento.

Corte dei Conti – sezione delle autonomie – delibera 4 agosto 2010, n. 16: Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali esercizi 2008-2009

Corte dei Conti – deliberazione 22 giugno 2010 – Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, co. 167, della L. 266/2005 gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2009 e questionari allegati

Sezione delle autonomie – Delibera 22/6/2010, n. 14 – Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di Comuni e Province

Terza sezione giurisdizionale centrale d’appello – sentenza n. 9/12/09  n. 231 – DANNO ALL’IMMAGINE PER PERCEZIONE DI TANGENTI- (…) la già citata sentenza I 0/QM che, come ricorda parte pubblica, afferma quanto segue: “La percezione della tangente è… fatto idoneo ad integrare la lesione della immagine della amministrazione. Altro problema è se l’importo della tangente possa essere un parametro al quale commisurare automaticamente la quantificazione del danno e quindi l’importo della condanna… In realtà la percezione di una tangente di importo elevato può creare minore disservizio e minor allarme sociale della percezione di una di importo modesto… Ben maggiore in/diti potrebbe essere ritenuto lo scadimento di un apparato amministrativo e la percezione esterna di esso se si dovesse rilevare che modeste dazioni di danaro sono sufficienti a deviare a fìni privati l’esercizio di funzioni o la gestione di risorse pubbliche”.

Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana – sentenza 3 dicembre 2009, n. 355 – Condanna per danno erariale del capo dell’UTC che aveva omesso la verifica della disponibilità dei luoghi, sia prima di proporre il bando di gara (1994), peraltro con un incomprensibile ritardo di ben oltre quattro anni dall’approvazione del progetto (1990), e la riapprovazione del progetto stesso ai fini della dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza, sia prima della stipula del contratto d’appalto. Oltretutto disponeva di procedere alla consegna dei lavori da eseguirsi su un’area sulla quale non è concepibile ignorasse che insistevano già opere di edilizia popolare, di ciò dovendo avere conoscenza anche per la funzione esercitata. Omissioni e attività, chiaramente deducibili dall’atto di citazione introduttivo del giudizio, riconducibili a una condotta colposa la cui gravità nello specifico non può fruire di attenuanti, sia per l’inosservanza di precisi obblighi procedimentali, sia per la funzione esercitata che tale inosservanza non può tollerare anche dal punto di vista delle conoscenze e competenze professionali.

Sentenza n. 677/09 del 3 dicembre 2009 – Prima Sezione giurisdizionale Centrale d’Appello – In tema di responsabilità di un dirigente del Corpo dei VVFF per danno erariale per indebito utilizzo dell’auto di servizio (Nella fattispecie la sezione non ha ritenuto responsabile il convenuto riconoscendo la peculiarità dell’utilizzo dell’auto di servizio, destinata alla soddisfazione di imprescindibili esigenze operative, nel convincimento che l’utilizzo del mezzo a disposizione con autista, anche nel collegamento casa-ufficio e viceversa, quale da sempre attuato, soddisfacesse l’esigenza di una sua più pronta disponibilità e contattabilità operativa.
Sentenza n. 402/09 del 30 novembre 2009 – Terza Sezione giurisdizionale Centrale d’Appello
In tema di responsabilità di amministratori locali e segretario comunale per danno erariale conseguente l’illegittimo conferimento di incarico a professionista esterno per l’attività di consulenza e assistenza in favore dell’ente locale in assenza dei presupposti di legge (Riforma in parte la sentenza n. 303/2007 della Sezione Veneto)

Sentenza n. 2174/09 del 25 novembre 2009 – Sezione giurisdizionale Lazio
In tema di indebita erogazione di un finanziamento da parte della Regione Lazio in favore di un’associazione

Sentenza n. 714/09 del 24 novembre 2009 – Sezione giurisdizionale Calabria
In tema di responsabilità di amministratori locali e dipendente comunale per danno erariale della P.A. derivante dalla trasformazione di suoli privati mediante l’esecuzione di opere pubbliche in assenza di legittima procedura espropriativa (Nella fattispecie la Sezione ha ritenuto il danno non attuale non essendo ancora intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza civile)

Sentenza n. 2060/09 dell’11 novembre 2009 – Sezione giurisdizionale Lazio
In tema di responsabilità del Direttore dei lavori per danno erariale conseguente la realizzazione di un’opera pubblica in difformità del progetto originale voluto dall’amministrazione locale.(Nella fattispecie la Sezione ha riconosciuto la responsabilità del convenuto per la realizzazione di un’opera qualitativamente non equipollente a quella deliberata dall’Ente locale)

Sezione giurisdizionale per il Friuli venezia Giulia – sentenza 18 marzo 2009, n. 97 – DIRETTORE GENERALE PRIVO DELLA LAUREA – La Sezione osserva peraltro che se anche si volesse assumere – per ipotesi – che l’incarico alla nominata, in assenza del possesso di una laurea, era illegittimo, quello che in ogni caso difetterebbe nella fattispecie portata a giudizio sarebbe comunque la fondatezza del secondo dei presupposti dell’azione di responsabilità che ne occupa e che dovrebbe sussistere congiuntamente al primo, vale a dire la fondatezza dell’assunto che l’incarico avrebbe prodotto in concreto un danno patrimoniale al Comune di Udine per essere stata corrisposta alla Rag. T L una retribuzione eccedente la professionalità e la funzionalità amministrativa che la medesima, in quanto sprovvista di laurea, poteva garantire.

La sussistenza di tale danno appare infatti manifestamente esclusa dalla elevata professionalità che di fatto la Rag. T L aveva dimostrato di possedere negli oltre due decenni di dirigenza apicale del Comune di Udine ed altresì, nello specifico, dalla professionalità dimostrata quale Vice Direttore Generale del Comune stesso dall’anno 2000 all’anno 2006, altresì con diretto svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’ente nei lunghi periodi di vacanza di tale figura, secondo quanto ha dedotto, non smentita, la difesa dei convenuti.

Sezione giurisdizionale per la regione trentino Alto Adige – sentenza 19 febbraio 2009 n. 6 - Condanna il Segretario Generale di un Comune per l’affidamento a professionista esterno dell’incarico di redazione di un frazionamento per la realizzazione di un’opera pubblica in carenza di profoli di complessità o di straordinaria urgenza

Sezione giurisdizionale per il Veneto – sentenza 18 febbraio 2009 n. 166 – Esclude la responsabilità per danno erariale degli amministratori, del segretario comunale e del revisore dei conti per avere rinunciato alla esecuzione di un’opera appaltata ma non ancora iniziata, stornando le risorse già allocate a favore di altra opera pubblica ritenuta più urgente

Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana – Sentenza 13 gennaio 2009, n. 1 – I pareri di regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di delibera consiliare, sono da ritenersi privi di effetto sul verificarsi del danno da indebita erogazione, sussistendo la piena riferibilità causale all’organo deliberante che pone detti pareri in posizione di mero presupposto giuridico.

Sezione giurisdizionale per la Lombardia – sentenza 29 dicembre 2008 n. 980 – Danno da tangente – danno alla concorrenza – Condanna di un dipendente di una impresa pubblica

Sezioni riunite in sede di controllo – 29 ottobre 2008 - Indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa

Delibera n. 15 del 28 ottobre 2008 – Sezione delle Autonomie – DIRITTI DI ROGITO – Nella determinazione del quantum spettante al Segretario Comunale non può prescindersi dal periodo di effettivo servizio svolto dal soggetto interessato alla percezione dei compensi in parola

Sezione regionale di controllo per il Piemonte – parere n. 27 del 14 ottobre 2008 - Per il CONFERIMENTO DI INCARICHI  DI CONSULENZA si può prescindere dal  requisito della COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA solo nelle ipotesi espressamente stabilite dalla legge

Sezione giurisdizionale d’appello per la regione siciliana – sentenza 6 ottobre 2008, n. 289 – incorre in responsabilità amministrativa il responsabile del servizio provveditorato di una ASL che si determina per la rinegoziazione del contratto di fornitura senza effettuare alcuna indagine di mercato e pagando prezzi di gran lunga superiori non solo a quelli praticati da altri soggetti vanditori di gas medicali ma anche a quelli che la stessa ditta applicava alle stesse forniture prestate ad altre strutture ospedaliere

Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana – sentenza 1 ottobre 2008, n. 284 – i principi di buona amministrazione e di economicità impongono alle amministrazioni e agli enti pubblici di svolgere i compiti istituzionali avvalendosi di priprio personale, salvo le ipotesi tipizzate che in presenza dei presupposti normativi autorizzano il ricorso a professionalità esterne – Poichè il ricorso a professionalità esterne è stato dal legislatore ancorato a presupposti normativi rigidi, espressivi di una valutazione di utilità fatta a monte dal legislatore medesimo, il conferimento contra legem di incarichi a soggetti esterni determina responsabilità amministrativa per un danno erariale pari ai relativi corrispettivi, essendo qualsiasi valutazione di utilitas per l’incarico effetivamente espletato preclusa dalla violazione delle condizioni legittimanti il conferimento

Deliberazione 16 settembre 2008, n. 13 – Sezione autonomie – Stato dei controlli della Corte dei Conti sugli organismi partecipati dagli enti locali -le perdite delle società partecipate dagli enti locali devono essere conteggiate unitamente al risultato del bilancio dell’ente locale, al fine di evitare che l’ente sia al contempo, da un lato, in una situazione di sana gestione,e, dall’altro, debba rispondere per i debiti scaturiti dalla gestione delle società partecipate

Sentenza n. 213 del 3 settembre 2008 – Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata – Responsabilità del Sindaco per assenze ingiustificate (riunioni inesistenti) e indebita percezione dell’indennità di missione

Delibera n. 83 del 29 agosto 2008 – Sezione di controllo per la regione siciliana – Il sistema di controllo interno presso le università statali della Sicilia – anni 2003/2005

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Corte di Cassazione

Ultima modifica 24 novembre 2009

Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, 9 novembre 2009, n. 23677

Corte di Cassazione 12 ottobre 2009, n. 39706 - I Consiglieri Comunali possono rivelare alla stampa documenti di cui sono venuti in possesso in ragione del diritto di accesso riconosciutogli per tale qualifica dall’art. 54 che regola il funzionamento del Consiglio comunale

Cassazione civile, sez. III, sentenza 29.09.2009 n° 20806 – Obbligazione del medico, obblighi di diligenza e consenso informato  - con nota di Paolo Franceschetti

Corte di Cassazione 13 marzo 2009, n. 11131 – No agli AUTOVELOX nascosti: è truffa

Corte di Cassazione, ufficio del massimario – Relazione n. 142 del 10 novembre 2008 – Condotta idonea a determinare una condizione di MOBBINGdel lavoratore – Mobbing orizzontale e verticale - Responsabilità

Corte di Cassazione, ufficio del massimario – Relazione III/11/08 del 29 luglio 2008 – Legge 24 luglio 2008, n. 125 – Misure urgenti in materia di SICUREZZA PUBBLICA

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 8 aprile 2008, n. 9040 – La possibilità di agire per il risarcimento del danno ingiusto causato da un atto amministrativo illegittimo, senza la necessaria pregiudiziale impugnazione dell’atto lesivo, comporta che il termine di prescrizione dell’azione di adempimento decorre dalla data dell’illecito

La Suprema Corte, in accoglimento del gravame proposto, dichiara la giurisdizione del g.o.

Sezioni Unite – sentenza n. 26617 del 28 dicembre 2007 – Le obbligazioni pecuniarie possono essere estinte anche con assegno circolare che il creditore può rifiutare solo per giustificato motivo

 

Sezioni Unite – sentenza n. 25838 dell’11 dicembre 2007 – MANSIONI SUPERIORI- L’art. 36 Cost. trova integrale applicazione, senza sbarramenti temporali – dunque anche per il periodo antecedente al 30 giugno 1998 – nel settore del pubblico impiego privatizzato, anche quando le mansioni siano corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiore a quella di inquadramento

RELAZIONE N. 121 del 23 novembre 2007 – Gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 348 e 349 del 2007 sui giudizi pendenti in MATERIA ESPROPRIATIVA

SEZIONI UNITE N. 23439 DEL 12 novembre 2007 – In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, la Corte ha riaffermato il consolidato principio – secondo cui per “procedure concorsuali di assunzione” ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, s’intendono anche quelle dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, e cioè ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad un posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro

SEZIONI UNITE N. 23031 del 2 novembre 2007 – GIURISDIZIONE – CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONELa circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate interpreta una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell’Amministrazione, che, in quanto atto meramente interno, non ha alcuna efficacia vincolante esterna per il contribuente, né è impugnabile innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, o al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva.

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Corte Costituzionale

Ultima modifica 10 maggio 2010

CORTE COSTITUZIONALE 30 gennaio 2009, n. 19 - dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Tuttavia, nella più recente evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale tesi si è ormai consolidata, privando la tesi minoritaria, ancora adottata in alcune isolate pronunce, di ogni concreta possibilità di definitiva affermazione giurisprudenziale. Questa Corte deve quindi prendere atto della circostanza che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio «diritto vivente». COMMENTO

Corte Costituzionale 25 novembre 2008, n. 386 - COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI REGIONALI - La Corte dichiara l’incostituzionalità, per violazione dell’art. 117, co. 3, Cost., di una norma di legge regionale calabrese, che non indicava la quantificazione complessiva della spesa pluriennale da essa introdotta

Corte Costituzionale n. 237 del 30 giugno 2008 – APPALTI SOTTO SOGLIA – MECCANISMO DI ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE – Art. 1 co. 6 L.R. 16/2005 - La Corte restituisce gli atti al TAR Sicilia-PA anche in considerazione del fatto che la norma censurata è stata nel frattempo modificata dall’art. 1, co. 10, L.R. 20/2007

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